Femminicidio e Costituzione: il dibattito sulla disparità normativa e le riflessioni di Andrea Giostra

da | 02 Novembre 2025 | Attualità, Libri

Lo psicologo e criminologo Andrea Giostra, durante un recente dibattito sulla violenza di genere, ha messo in luce l’urgenza di affrontare il fenomeno del femminicidio con un approccio sistemico e integrato.

Giostra ha evidenziato come la prevenzione debba partire dall’educazione, intervenendo fin dall’infanzia per scardinare stereotipi di genere e modelli culturali che alimentano la violenza. Ha inoltre sottolineato l’importanza di riconoscere i segnali di pericolo nelle relazioni, promuovendo una maggiore consapevolezza sociale e individuale. Secondo il criminologo, il femminicidio non è solo un crimine, ma un sintomo di una società che ancora fatica a riconoscere la parità di genere come un valore fondamentale.

In questo contesto si inserisce la legge sul femminicidio (art. 577-bis c.p.), che prevede l’ergastolo senza possibilità di benefici per chi uccide una donna “in quanto tale”, ossia per motivi legati al genere. Tuttavia, questa norma si distingue dalla regolamentazione generale sugli omicidi, che consente sconti di pena o attenuanti per i condannati che collaborano con la giustizia o mostrano segni di ravvedimento.

La disparità di trattamento tra i due contesti normativi ha aperto un dibattito acceso, soprattutto in relazione all’articolo 3 della Costituzione italiana, che sancisce il principio di uguaglianza davanti alla legge. Mentre i sostenitori della norma ne difendono la rigidità come necessaria per contrastare un fenomeno specifico e dilagante, i critici mettono in dubbio la proporzionalità della pena e il rispetto dei diritti costituzionali, come quello alla rieducazione del condannato.

Da un lato, chi appoggia l’articolo 577-bis evidenzia che la violenza di genere rappresenta una forma di discriminazione sistemica e che la legge deve inviare un segnale forte e inequivocabile contro i crimini misogini. Dall’altro lato, i detrattori sottolineano che una normativa così rigida rischia di creare ingiustificate disparità rispetto ad altre vittime di crimini d’odio, come quelli motivati da razzismo, omofobia o disabilità. Inoltre, si solleva il dubbio che l’esclusione di qualsiasi beneficio penitenziario possa essere in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena, sancito dall’articolo 27 della Costituzione.

Un altro punto di riflessione arriva da chi propone che, pur mantenendo la severità della norma, si possano comunque prevedere sconti di pena o benefici per i condannati che dimostrano un autentico ravvedimento o un buon comportamento durante la detenzione. Questa prospettiva, secondo alcuni, non solo sarebbe più umana, ma potrebbe anche incentivare processi di cambiamento e responsabilizzazione nei detenuti, contribuendo a una reintegrazione sociale più efficace.

La questione offre spunti per una riflessione profonda. Da un lato, c’è il dovere morale e sociale di contrastare con fermezza il femminicidio e proteggere le vittime di violenza di genere. Dall’altro, vi è la necessità di garantire che ogni norma rispetti i principi di uguaglianza e proporzionalità, senza dimenticare che la giustizia non può prescindere dall’umanità.

Come affermava Cesare Beccaria: “È meglio prevenire i delitti che punirli.” Una frase che ci invita a riflettere su quanto sia importante agire sulle radici del problema, senza però perdere di vista il valore fondamentale della rieducazione e del recupero umano anche di chi ha sbagliato.

Stefania Lo Piparo

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